Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Codice della strada, omologazioni e assicurazioni

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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da DaveDevil »

Finalmente, dopo un lungo calvario, è stato stilato il nuovo articolo 78, che fa parte del "pacchetto sicurezza" e che alcune FONTI prevedono la votazione entro fine mese.

Ecco per voi, in anteprima, il nuovo Art.78:
«Art. 78. (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). ha scritto:
1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1 sono consentite senza preventivo nullaosta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
aa) ciascun componente, sistema o entità tecnica attraverso il quale si intende modificare il veicolo sia dotato di una omologazione di tipo, nazionale o comunitaria, ovvero rilasciata ai sensi di Regolamenti ECE/ONU. Le omologazioni devono riguardare tutti gli eventuali aspetti di sicurezza stradale e di protezione ambientale connessi al funzionamento di ciascun componente, sistema o entità tecnica ed eventualmente alla sua installazione sui veicoli da modificare. La ditta che procede alla modifica deve essere certificata ai sensi di specifiche norme tecniche prodotte dall'ente di unificazione nazionale o europeo ed adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenenti requisiti sia di ordine professionale sia di carattere infrastrutturale. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
a) ciascun componente sistema o entità tecnica attraverso cui si intende effettuare la modifica non compreso tra quelli del punto aa) è certificato da apposita perizia che ne attesta le caratteristiche tecniche, la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo le eventuali modalità di installazione e obbligo di verifica dell'installazione da parte dei centri di cui alla lettera d);
b) la relazione di cui alla lettera a), è redatta sulla base di prove tecniche e collaudi in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie CE ovvero, da regolamenti ECE/ONU, ovvero da procedure di omologazione emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dall'ente di unificazione nazionale o europeo o di stato membro (a garanzia del rispetto della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente previsti dalla normativa vigente) ed adottate dall'Autorità Competente. Per eventuali componenti sistemi e/o entità tecniche per i quali non esistano le procedure di prova indicate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base di specifica richiesta, alla loro emanazione;
c) la relazione di certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da centri prova autoveicoli (CPA), da un ente tecnico di omologazione di veicoli, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, o da strutture universitarie a ciò abilitate. Possono altresì essere autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, e che siano in possesso di accreditamento specifico, rilasciato sulla base delle vigenti norme tecniche internazionali per le certificazioni di prodotto, dall'Organismo Nazionale, designato in base all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Tale accreditamento, viene rilasciato in base al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di strutture tecniche e competenze professionali, idonee all'effettuazione di prove e di procedure adeguate e che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;
d) la verifica e il collaudo dell'installazione su veicolo dei componenti, sistemi e/o entità tecniche di cui alla lettera b), ove richiesti, sono effettuati da centri regolarmente autorizzati dall'Autorità Competente in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee nel campo della meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa. I collaudi di installazione devono essere svolti dal titolare del centro nel caso in cui quest'ultimo si avvalga di una sola sede operativa o dal responsabile tecnico che ne fa le veci negli altri casi. Entrambe le figure devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal presente codice e devono aver frequentato e superato un corso di formazione professionale finalizzato alla specifica attività di collaudo prevista dal punto d). I collaudi di installazione possono essere altresì svolti da tecnico in possesso di laurea in ingegneria e master di primo livello nel settore omologazioni automotive o di comprovata esperienza nel medesimo settore.
2. Ciascuna modifica effettuata utilizzando i componenti, i sistemi o le entità tecniche di cui alla lettera a) richiede l'aggiornamento della carta di circolazione da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso uno degli enti di cui alla lettera c) che attesti l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera b) e le relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione vengono recepite dall'Autorità Competente attraverso gli uffici a ciò preposti che provvedono all'aggiornamento della carta di circolazione.
4. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con le modalità stabilite dal presente codice prima dell'entrata in vigore del presente testo di legge, fino all'emanazione di differenti disposizioni legislative.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà e obbligo di effettuare verifiche ispettive periodiche sulla conformità, rispetto alla certificazione ottenuta di cui alla lettera a), del componente prodotto dal costruttore. In caso di mancata conformità l'Autorità Competente adotterà tutti provvedimenti economici e normativi previsti sia nel caso che i componenti, entità tecniche o sistemi siano stati omologati con provvedimento di omologazione nazionale o europea secondo regolamenti ECE/ONU o nel caso che siano stati omologati attraverso procedure di omologazione nazionali recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In quest'ultimo caso provvederà ad informare l'Autorità competente nazionale dello stato da cui sono state emanate le procedure che provvederà ad ottemperare agli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».
2. 08. Minasso, Lulli.
A chi interessa vedere la "via crucis" di questa legge, ecco il LINK ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
FdO: Ma le sembra il modo di correre?
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da DaveDevil »

Risultati della votazione ha scritto:Stato iter: Approvato il 21 luglio 2009. Trasmesso al Senato
FdO: Ma le sembra il modo di correre?
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da spago »

è tutto fermo da oggi sono in ferie s ene riparla dal 15 sett che poi diventerà natale....
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da DaveDevil »

che ottimismo eh...
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da clatro »

...visti i passati del tuning in Italia il pessimismo è quasi d'obbligo. :roll:
Staremo a vedere se cambieranno le cose.
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da DaveDevil »

intanto in passato nessuno ha presentato una simile proposta di legge.

e tantomeno una legge PRO-tuning ha passato l'esame della camera.

possiamo dire che è quasi fatta quindi... e lasciare da parte il pessimismo...
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da clatro »

Un conto è fare una legge e un conto è applicarla con le eventuali interpetazioni.
Bisognerà capire cosa succederà in Italia dove sappiamo che il tuning è stato frenato in maniera evidente.


Aspettiamo e vediamo dico io.
Non è pessimismo ma realismo.

Che le cose succederanno io ne sono sicuro.
Ma credo non nei tempi che ci si aspetta.


Poi questa è la mia opinione.
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

Cla, c'e' poco da interpretare, se è legge è nero su bianco, che poi le fdo siamo gnoranti a me poco tange, dobbiamo combatterli con la loro stessa arma e quindi un ottima conoscenza delle leggi relative al tuning, e magari sbattergli in faccia l'articolo di legge in caso di contestazione...
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da clatro »

ryo_di_shinjuku ha scritto:Cla, c'e' poco da interpretare, se è legge è nero su bianco, che poi le fdo siamo gnoranti a me poco tange, dobbiamo combatterli con la loro stessa arma e quindi un ottima conoscenza delle leggi relative al tuning, e magari sbattergli in faccia l'articolo di legge in caso di contestazione...
...appunto.
Stai dicendo le stesse cose che dico io.
Essendo una legge nuova bisognerà vedere come verrà interpretata un pò da tutti, fdo in primis.

Quando ti sequestarano il libretto per una interpretazione vedrai che "tangerà" anche te.

Poi se tu sei uno di quelli che vuole " aprire la strada", fà pure.
Qualcuno lo dovrà fare.
Io no!
:gren:

Almeno non su queste cose.
Aspetto.
:D
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da ryo_di_shinjuku »

Non mi faccio sequestrare il libretto dal primo pirla che passa IO
Se ha ragione glielo do', ma vuol dire che gia' io sono consapevole dei miei rischi.
In primis io sono informato e mi porto la documentazione che serve, chi mi ha contestato la barra duomi e la marmitta non mi ha mai portato via niente.
E nel caso sia io nel giusto son cavoli suoi. Non avrei problemi a chiamare una seconda pattuglia e minacciare di denuncia personale per abuso di potere e richiesta di danni. Poi ne riparliamo...
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da DaveDevil »

vero.

la legge non è fatta per essere interpretabile o interpretata. la legge deve essere CHIARA e basta.

se c'è scritto "non è viatata la barra duomi", non è che è interpretabile... significa che il poliziotto che me la contesta è ignorante, e se vuole sequestrarmi il libretto, chiamo un'altra pattuglia (carabinieri ovviamente, o viceversa)
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da clatro »

...e allora speriamo che sia tutto evidentemente chiaro e poco interpretabile.

Credo che interessi molto l'evoluzione di questa legge agli amanti del tuning me compreso.
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da preda »

SPERIAMO BENE...!!!
E CHE DIO C'E LA MANDI BUONA (o BONA)...!!!
:gren: :gren: :gren: :gren: :gren: :gren:
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da DaveDevil »

Mercoledì 16 riprendono i lavori in 8a commissione al Senato.
Ore 15.30: Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati in un testo unificato) e disegni di legge e petizioni connessi.
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Re: Comitato Tuning per l'approvazione del decreto Bersani

Messaggio da clatro »

Se questa legge funziona bene io swappo con il 2.4 e poi faccio reimmatricolare/omologare la car.
E' una cosa che mi piacerebbe fare davvero tanto.
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